Il contributo previsto nel bando sarà concesso nella forma del fondo perduto, nella misura massima del 50% della spesa ammessa e per un importo, comunque, non superiore a euro 80.000 euro e sarà calcolato come segue:
a) una quota parte sarà determinata in misura pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile;
b) una eventuale quota parte concedibile fino ad un massimo del 15% della spesa ritenuta ammissibile, a copertura del costo per interessi da sostenersi per l’attivazione di un mutuo di almeno 4 anni, calcolato sulla base dell’attualizzazione dei costi di interessi.
Il calcolo di tale importo sarà effettuato considerando la durata e il valore del mutuo effettivamente stipulato dall’impresa (di importo almeno pari al 50% dell’investimento), applicando un tasso massimo di interesse forfettario del 4%. Il costo degli interessi sul finanziamento richiesto dall’impresa per realizzare l’investimento potrà essere quindi rimborsato fino al 100%, nel rispetto dell’importo massimo previsto pari al 15% delle spese ammesse, ossia, qualora la quota dell’interesse attualizzato superasse l’importo ritenuto ammissibile, la differenza sarà a carico dell’impresa. Il mutuo dovrà essere mantenuto almeno per tutta la durata prevista dagli obblighi per la stabilità dell’operazione. La stipula del mutuo e quindi l’accesso alla seconda componente del contributo, non è obbligatorio.
La dimensione minima di investimento ammesso pari a 20.000 euro e dovrà essere mantenuta e assicurata anche in fase di rendicontazione delle spese.
I contributi previsti dal presente bando sono concessi con riferimento “Temporary framework Ucraina”, all’interno della misura 2.1 “Aiuti di importo limitato”.
I contributi previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualifichino come aiuti di Stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che siano concessi a titoli di un regolamento “De Minimis”.