Possono beneficiare dell’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione:
- le associazioni rappresentative delle categorie produttive,
- i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
- altri organismi di tipo associativo o cooperativo.
Le agevolazioni sono concesse nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.
L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti.
È possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.
Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 Euro.