L'investimento e' realizzato nelle aziende agricole da uno o più soggetti beneficiari e riguarda un bene materiale utilizzato da uno o piu' Soggetti beneficiari.
Gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all'attivita' agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Unitamente a tale attivita', possono essere eseguiti:
- rimozione e smaltimento dell'amianto dai tetti;
- realizzazione dell'isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto.
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili unicamente se l'obiettivo è soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità non supera il consumo medio annuo dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita è consentita nella rete purchè sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
Tra i beneficiari sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilita' IVA.
Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purchè tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto e' pari a euro 750.000, nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo soggetto beneficiario