Beneficiari della sottomisura sono le associazioni di produttori, costituite in qualsiasi forma giuridica, che siano coinvolte attivamente in uno o più regimi di qualità previsti dalla sottomisura 3.1, ossia:
1. Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari ivi compresa l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” così come definito dall’art. 31 del medesimo regolamento e dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014;
2. Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
3. Regolamento (CE) n. 110/2008 che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio per i prodotti registrati nello specifico registro UE;
4. Regolamento (CEE) n. 1601/91;
5. Parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
6. Legge n. 4/2011 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)
7. Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 – Regolamentazione del Sistema di qualità nazionale zootecnica (SQNZ) riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006.
Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano l’azienda e oggettivi che concernono l’intervento proposto a incentivo come da bando.
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale ed è pari al 70% della spesa ammessa dell’intervento determinata dalla struttura competente. Il tetto di spesa
ammessa non può superare l’importo di 700.000 euro. Le spese ammesse ad agevolazione e rendicontate ai sensi del presente bando non possono beneficiare di altre fonti di aiuto