Il Fondo mira a sostenere finanziariamente progetti di investimento di Piccoli Comuni finalizzati alla:
- tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio
- mitigazione del rischio idrogeologico;
- salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici;
- messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;
- promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive;
- alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale
Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, prevede l’accesso ai finanziamenti a valere sul citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni a quelli che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità;
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad ottanta abitanti per chilometro quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , f) o g) ; in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell’art. 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all’art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 o comuni che, comunque, esercita- — 31 — 19-7-2022 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 167 no obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione; n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all’art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L’importo massimo del finanziamento, per ciascun progetto di investimento, è di 700mila euro se presentato dal Comune singolarmente e 700mila euro moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della Convenzione o dell’Unione, se presentato in Convenzione o Unione secondo quanto previsto.
Entro il 9 di Agosto 2023 ciascun Ente ciascun obbligatoriamente comunicare un indirizzo istituzionale PEC compilando il questionario accessibile dalla sezione “Bando piccoli Comuni” del sito del Dipartimento Casa Italia – https://www.casaitalia.governo.it.
Successivamente a tale data sarà emanato un apposito Avviso Pubblico sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia per la comunicazione delle date di apertura e di chiusura della fase di presentazione delle domande.
Per eventuali richieste di supporto e assistenza è stato attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato pianopiccolicomuni@governo.it.