Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità: a) conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
Le spese complessive ammissibili devono essere di importo tra euro 3.000.000 e 20.000.000
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e, in particolare:
a) per gli investimenti finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa e per gli investimenti finalizzati ad un uso efficiente delle risorse, nei limiti delle intensità previste dagli aiuti di cui alla Sezione 7 – Aiuti per la tutela dell’ambiente del Regolamento GBER e individuati nel provvedimento di cui all’articolo 10, comma 2;
b) per gli investimenti finalizzati al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, nei limiti delle intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale o dall’articolo 17 del Regolamento GBER;
c) per gli investimenti coerenti con le finalità, i limiti e le condizioni della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, nei limiti delle intensità previste dal punto 53quinquies, lettera n), del Quadro temporaneo medesimo e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del medesimo punto;
d) per i progetti di formazione del personale nei limiti delle intensità previste dall’articolo 31 del Regolamento GBER.