Il bonus consiste in un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, attraverso la presentazione del modello F24, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n241, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nuovi, destinati a strutture imprenditoriali già esistenti e di nuova costituzione, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti ubicate in una ZES.
In base alla disciplina attuale il credito d’imposta deve essere commisurato alla quota del costo complessivo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolabili.
Le percentuali applicabili, oscillano tra il 25% e il 10% dell’investimento realizzato, possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.
Al seguente link è possibile consultare l’elenco delle ZES attualmente attive:
http://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/zes/le-zes-attualmente-attive/