L’obiettivo principale è sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione, favorendo la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate.
La misura mira in particolare a:
- accelerare la ricerca collaborativa tra imprese, PMI, centri di ricerca, organismi di ricerca e altri soggetti qualificati;
- sostenere progetti capaci di generare nuovi prodotti, processi o servizi oppure un notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti;
- promuovere tecnologie avanzate coerenti con la transizione verde e digitale;
- alimentare il processo di scoperta imprenditoriale, cioè l’individuazione di nuovi domini tecnologici e produttivi rilevanti per la competitività del sistema industriale;
- rafforzare la capacità delle imprese localizzate nelle Regioni meno sviluppate di produrre innovazione con ricadute economiche e industriali.
Possono beneficiare delle agevolazioni, in qualità di soggetti principali, le seguenti categorie:
- imprese che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, ai sensi dell’articolo 2195, numero 1, del Codice civile;
- imprese che esercitano attività di trasporto per terra, acqua o aria, ai sensi dell’articolo 2195, numero 3, del Codice civile;
- imprese artigiane, secondo la legge 8 agosto 1985, n. 443;
- imprese agro-industriali, purché svolgano prevalentemente attività industriale;
- Centri di ricerca, intesi come imprese con personalità giuridica autonoma che svolgono attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale e che non rientrano nella definizione di Organismo di ricerca.
Possono partecipare come co-proponenti di un progetto congiunto:
- imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile;
- Organismi di ricerca, come università, istituti di ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico, intermediari dell’innovazione o altre entità la cui finalità principale sia svolgere attività di ricerca o diffonderne i risultati;
- imprese ausiliarie, cioè imprese che esercitano attività ausiliarie ai sensi dell’articolo 2195, numero 5, del Codice civile, in favore delle imprese industriali, di trasporto o agro-industriali ammissibili
Il decreto impone che i progetti siano realizzati in forma collaborativa.
Sono previste due modalità alternative.
Prima modalità: progetto congiunto tra più soggettiIl progetto può essere realizzato congiuntamente da più proponenti, a condizione che:
- partecipino al massimo tre soggetti proponenti, compresa l’impresa capofila;
- sia presente almeno una PMI;
- ciascun soggetto proponente sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili;
- sia utilizzato un contratto di rete.
Il contratto di collaborazione deve essere sostanziale e coerente con il progetto. Deve disciplinare:
- la suddivisione delle competenze;
- la ripartizione dei costi e delle spese;
- la proprietà dei risultati;
- l’utilizzo e la diffusione dei risultati del progetto;
- l’individuazione dell’impresa capofila;
- il mandato collettivo con rappresentanza alla capofila per i rapporti con il Ministero.
Il progetto può essere presentato anche da una sola impresa, ma solo se il proponente è:
- una PMI; oppure
- una piccola impresa a media capitalizzazione, cioè un’impresa non PMI con massimo 499 dipendenti.
In questo caso, il progetto deve prevedere la partecipazione di uno o più soggetti esterni indipendenti dall’impresa, attraverso:
- servizi di ricerca;
- consulenze di ricerca e sviluppo;
- ricerca contrattuale.
Il valore di tali collaborazioni deve essere almeno pari al 10% dei costi complessivi ammissibili del progetto.
Requisiti delle impreseAlla data di presentazione della domanda, le imprese devono:
- essere regolarmente costituite in forma societaria;
- essere iscritte nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- non essere in liquidazione volontaria;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non trovarsi in condizioni di impresa in difficoltà ai sensi del regolamento GBER;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- disporre di almeno due bilanci approvati oppure, per imprese individuali e società di persone, di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;
- non aver ricevuto aiuti illegali o incompatibili non rimborsati;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a precedenti revoche di agevolazioni MIMIT;
- dimostrare adeguata capacità di rimborso del finanziamento agevolato, attraverso l’indicatore previsto dall’allegato 2, che deve essere almeno pari a 0,8.
Per le imprese estere è richiesto il possesso dei requisiti alla data della domanda e, entro la prima erogazione, la disponibilità di almeno una sede secondaria nei territori interessati dalla misura.
Gli Organismi di ricerca devono possedere, ove compatibili con la loro forma giuridica, i requisiti previsti per le imprese.
Le agevolazioni sono concesse in due forme:
- finanziamento agevolato;
- contributo diretto alla spesa.
Per le imprese, il finanziamento agevolato è pari al 40% dei costi e delle spese ammissibili
A questo si aggiunge un contributo diretto alla spesa, con percentuale differenziata in base alla dimensione dell’impresa.
Contributo diretto alla spesa per le impreseIl contributo diretto alla spesa è pari a:
- 40% dei costi e delle spese ammissibili per le piccole imprese;
- 35% dei costi e delle spese ammissibili per le medie imprese;
- 30% dei costi e delle spese ammissibili per le grandi imprese.
Resta fermo il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dall’articolo 25 del regolamento GBER. Se l’equivalente sovvenzione lordo complessivo supera i massimali consentiti, il contributo diretto alla spesa viene ridotto.
Agevolazione per gli Organismi di ricercaPer gli Organismi di ricerca l’agevolazione è concessa solo nella forma del contributo diretto alla spesa.
Le percentuali sono:
- 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale;
- 40% dei costi e delle spese ammissibili per attività di sviluppo sperimentale.
Gli Organismi di ricerca non ricevono quindi il finanziamento agevolato previsto per le imprese.
Caratteristiche del finanziamento agevolatoIl finanziamento agevolato:
- non è assistito da forme di garanzia;
- ha durata compresa tra 1 e 8 anni;
- può prevedere un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto;
- il preammortamento non può comunque superare 3 anni dalla data del decreto di concessione;
- può essere rinunciato, in tutto o in parte, dall’impresa beneficiaria.
Il rimborso avviene:
- con rate semestrali costanti posticipate;
- con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
Il tasso agevolato è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni
Il tasso di riferimento è quello fissato sulla base del metodo previsto dalla Commissione europea.
Sono ammissibili progetti di:
- ricerca industriale;
- sviluppo sperimentale.
I progetti devono essere finalizzati a:
- realizzare nuovi prodotti;
- realizzare nuovi processi;
- realizzare nuovi servizi;
- migliorare in modo rilevante prodotti, processi o servizi esistenti.
Non è sufficiente una semplice attività di ricerca preliminare o generica: il progetto deve puntare a significativi avanzamenti tecnologici e prevedere attività strettamente connesse tra loro rispetto all’obiettivo progettuale.
Tecnologie ammissibiliI progetti devono sviluppare tecnologie abilitanti fondamentali, indicate nell’Allegato 1.
Le tecnologie ammesse sono:
- materiali avanzati e nanotecnologia;
- fotonica e micro/nano elettronica;
- sistemi avanzati di produzione;
- tecnologie delle scienze della vita;
- intelligenza artificiale;
- connessione e sicurezza digitale.
Queste tecnologie devono collocarsi nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente oppure in nuove aree e traiettorie capaci di contribuire all’evoluzione della stessa Strategia.
Importo minimo e massimo dei progettiI progetti devono prevedere spese e costi ammissibili:
- non inferiori a 1.000.000 euro;
- non superiori a 5.000.000 euro.
Per le imprese il costo del progetto non può essere superiore al 60% della media del fatturato degli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente.
I progetti devono avere una durata:
- non inferiore a 18 mesi;
- non superiore a 36 mesi.
È possibile chiedere una proroga motivata, ma:
- la proroga non può essere superiore a 6 mesi;
- deve comunque rispettare i vincoli legati alle fonti di finanziamento utilizzate.
Il progetto deve essere avviato:
- dopo la presentazione della domanda;
- comunque non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca.
Le Regioni ammesse sono:
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
Il progetto deve essere realizzato nei territori sopra indicati.
Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda, sia come soggetto singolo sia nell'ambito di un progetto congiunto. Fanno eccezione gli organismi di ricerca, che possono partecipare a più progetti congiunti.
A. Personale
È ammesso il personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo, limitatamente a:
- tecnici;
- ricercatori;
- altro personale ausiliario.
Il costo è ammissibile nella misura in cui il personale è effettivamente impiegato nel progetto.
Sono invece espressamente esclusi i costi del personale con mansioni:
- amministrative;
- contabili;
- commerciali.
Per il personale dipendente vengono utilizzati i costi standard unitari stabiliti dalla normativa richiamata dal decreto.
B. Strumenti e attrezzatureSono ammissibili strumenti e attrezzature:
- di nuova fabbricazione;
- acquistati durante il periodo di realizzazione del progetto;
- utilizzati per le attività di ricerca e sviluppo.
Normalmente è ammissibile soltanto la quota di ammortamento corrispondente al periodo e alla misura di utilizzo del bene nel progetto.
Se però il bene presenta una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, il costo può essere rendicontato integralmente, purché:
- il responsabile tecnico del progetto ne attesti la circostanza;
- il Soggetto gestore esprima valutazione positiva.
Sono ammissibili:
- servizi di consulenza;
- ricerca contrattuale;
- altri servizi utilizzati per il progetto;
- acquisizione di risultati di ricerca;
- acquisizione o licenza di brevetti;
- acquisizione o licenza di know-how.
Le operazioni devono essere effettuate a normali condizioni di mercato.
D. Spese generaliLe spese generali non vengono rendicontate analiticamente.
E. MaterialiSono ammissibili i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
L'importo complessivo relativo a:
- spese generali
- materiali
è determinato forfettariamente in misura pari al 20% del totale dei costi ammissibili relativi a personale + strumenti/attrezzature + consulenze/ricerca contrattuale.
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