I beneficiari sono esclusivamente PMI: micro, piccole e medie imprese, in forma singola. Ogni impresa può presentare una sola domanda, salvo ripresentazione in caso di rigetto dell’istanza.
Alla data di presentazione della domanda, la PMI deve:
- essere regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- non essere in liquidazione volontaria;
- non essere sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- disporre di almeno due bilanci approvati e depositati oppure, per imprese individuali e società di persone, aver presentato almeno due dichiarazioni dei redditi;
- essere in regola con normativa edilizia, urbanistica, lavoro, sicurezza e ambiente;
- aver restituito eventuali somme dovute a seguito di revoche di agevolazioni MIMIT;
- non aver effettuato nei due anni precedenti una delocalizzazione verso l’unità produttiva interessata dall’investimento e impegnarsi a non farlo fino a due anni dopo il completamento dell’investimento.
L’agevolazione è mista:
- contributo in conto impianti, quindi quota non rimborsabile;
- finanziamento agevolato, da restituire senza interessi.
La copertura nominale massima è pari al 75% delle spese ammissibili, così articolata:
- 35% delle spese ammissibili come contributo in conto impianti;
- 40% delle spese ammissibili come finanziamento agevolato.
Il finanziamento agevolato:
- è senza interessi;
- ha durata massima di 7 anni;
- è rimborsato con rate semestrali costanti posticipate;
- le scadenze sono il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- non richiede particolari garanzie.
L’impresa deve comunque garantire la copertura finanziaria del programma, con mezzi propri o finanziamento esterno privo di aiuti pubblici, per almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.
Le agevolazioni non sono cumulabili sulle stesse spese con altri aiuti pubblici, compresi aiuti di Stato o de minimis, salvo benefici esclusivamente fiscali o di garanzia, comunque nel rispetto delle intensità massime applicabili.
Sono finanziabili programmi di investimento innovativi, sostenibili e tecnologicamente avanzati, coerenti con Transizione 4.0, realizzati mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti. Le spese riconducibili a tali tecnologie devono essere preponderanti rispetto al totale dei costi ammissibili.
Le tecnologie che devono caratterizzare il programma sono:
- advanced manufacturing solutions;
- additive manufacturing;
- realtà aumentata;
- simulation, inclusi digital twin e modellizzazione/simulazione dei sistemi produttivi;
- integrazione orizzontale e verticale;
- Internet of Things e Industrial Internet;
- cloud;
- cybersecurity;
- big data e analytics;
- intelligenza artificiale;
- blockchain.
Il programma deve essere diretto a una delle seguenti finalità:
- ampliamento della capacità produttiva;
- diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo di un’unità produttiva esistente;
- realizzazione di una nuova unità produttiva.
Il programma deve essere realizzato presso un’unità produttiva localizzata in una delle Regioni meno sviluppate: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Le spese ammissibili del programma devono essere:
- non inferiori a 750.000 euro;
- non superiori a 5.000.000 euro;
- comunque non superiori al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato oppure, per imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi.
I programmi possono avere un importo superiore a 5 milioni, ma la parte eccedente non è agevolabile e deve essere coperta dall’impresa.
Il programma deve:
- essere avviato dopo la presentazione della domanda;
- concludersi entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione;
- poter beneficiare, su richiesta motivata, di una proroga massima di 6 mesi.
Sono valorizzati, in particolare, programmi che rendono il processo produttivo più sostenibile e circolare e che prevedono:
- utilizzo efficiente delle risorse;
- trattamento e trasformazione dei rifiuti;
- riuso dei materiali in ottica economia circolare o “rifiuto zero”;
- percorsi di simbiosi industriale;
- riduzione, riciclo e riuso degli scarti;
- sistemi di ciclo integrato delle acque;
- riciclo delle materie prime;
- uso razionale e sanificazione dell’acqua;
- aumento del tempo di vita dei prodotti;
- efficientamento del ciclo produttivo;
- smart packaging anche con materiali recuperati;
- sistemi di selezione del materiale multileggero per aumentare recupero e riciclo.
Le misure per migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa sono:
- sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
- nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza;
- sistemi e componenti per ridurre i consumi del ciclo produttivo o dell’erogazione dei servizi;
- utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
- impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo;
- soluzioni di efficienza energetica degli edifici in cui si esercita l’attività economica.
Per ottenere la valorizzazione come programma di efficienza energetica, il risparmio energetico deve essere almeno pari al 5% rispetto ai consumi dell’anno precedente. Per una nuova unità produttiva, il confronto avviene rispetto a uno scenario controfattuale meno efficiente.
Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione del programma, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali. In particolare:
- macchinari, impianti e attrezzature;
- opere murarie, entro il limite del 40% del totale dei costi ammissibili;
- programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali;
- acquisizione di certificazioni ambientali, secondo le specifiche che saranno definite dal successivo provvedimento attuativo.
Sono inoltre ammissibili alcune consulenze:
- servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più tecnologie abilitanti Transizione 4.0, entro il limite del 5% delle spese ammissibili relative a macchinari, impianti, attrezzature, software e licenze;
- per i soli programmi di efficienza energetica, consulenze per la diagnosi energetica dell’unità produttiva, entro il limite del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili, solo se la diagnosi non è obbligatoria per legge.
Non sono ammissibili:
- spese in leasing;
- commesse interne;
- macchinari, impianti e attrezzature usati;
- acquisto o locazione di terreni e fabbricati;
- spese di funzionamento;
- scorte, materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo;
- consulenze e prestazioni professionali, incluse spese notarili, salvo le consulenze espressamente ammesse;
- formazione del personale;
- imposte e tasse, salvo IVA non recuperabile;
- beni non installati nell’unità produttiva agevolata, salvo eccezione per impianti FER per autoconsumo ubicati in siti nella disponibilità dell’impresa e nelle Regioni meno sviluppate;
- mezzi di trasporto merci o persone;
- titoli di spesa inferiori a 500 euro al netto IVA, salvo fatture di acconto riferite a forniture complessivamente superiori.
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