Green tour

Ambito
Nazionale
Scadenza
08/10/2026
Obiettivo
Efficientamento energetico
Innovazione
Beneficiari
Grande Impresa
Media Impresa
Micro Impresa
Piccola Impresa
Cosa finanzia
Consulenze
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Strumenti e attrezzature
Agevolazione
Fondo Perduto:
54%
Finanziamento agevolato:
46%
Ambito Territoriale
Nazionale
Obiettivo

La misura è pensata per sostenere programmi di investimento privati finalizzati allo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale. In concreto, punta a favorire:

  • la destagionalizzazione dei flussi turistici;
  • la digitalizzazione dell’ecosistema turistico;
  • il rafforzamento delle filiere turistiche;
  • investimenti coerenti con criteri ambientali, sociali e di governance (ESG);
  • lo sviluppo di un turismo più sostenibile, innovativo e competitivo.
Beneficiari
Possono presentare domanda gli operatori che esercitano attività d’impresa nel settore turistico con i codici ATECO indicati nel provvedimento.
Sono inoltre ammessi:
  • imprese attive da almeno tre anni che, pur non operando esclusivamente con quei codici, dimostrino tramite scritture contabili un fatturato prevalentemente turistico negli ultimi tre esercizi;
  • i proprietari delle strutture, purché
    • si avvalgano dei requisiti dei gestori,
    • questi prestino il consenso e
    • il rapporto venga mantenuto per tutta la durata dell’investimento.

I soggetti devono essere iscritti al Registro imprese, nel pieno esercizio dei diritti, non in difficoltà, in regola con normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, fiscale, contributiva e antimafia, e non destinatari di ordini di recupero o cause di esclusione da aiuti pubblici.

La domanda può essere presentata mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete:

  • la rete deve essere costituita come soggetto dotato di autonoma soggettività giuridica;
  • in alternativa, se la rete non ha soggettività giuridica, può comunque partecipare purché venga costituito un soggetto apposito;
  • questo soggetto deve essere formato da non più di 5 imprese;
  • tutte le imprese partecipanti devono possedere i requisiti richiesti ai beneficiari.
Vige l’obbligo, per ogni partecipante, di aver adempiuto alla stipula di contratti assicurativi contro danni da calamità naturali ed eventi catastrofali
Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse in combinazione tra contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, secondo un mix agevolativo predefinito:

  • 54% sotto forma di contributo a fondo perduto
  • 46% sotto forma di finanziamento agevolato.

Questo mix si applica all'intensità massima di aiuto applicabile a ciascuna tipologia di spesa, nel rispetto del cumulo previsto dall'art. 4 del Regolamento GBER.

Intensità di aiuto per tipologia di intervento

1. Interventi ex art. 38 GBER (efficienza energetica "base")

Intensità base: 30% delle spese ammissibili.

Sono previste le seguenti maggiorazioni cumulabili:

  • +20 punti percentuali per le piccole imprese,
  • +10 punti percentuali per le medie imprese,
  • +15 punti percentuali per investimenti in zona a,
  • +5 punti percentuali per investimenti in zona c.
2. Interventi ex art. 38-bis GBER (riqualificazione energetica edifici)

Intensità base: 30%, con le seguenti eccezioni: se l'intervento consiste nell'installazione o sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio, l'intensità massima scende al 25%. Se l'intervento è diretto a conformare l'edificio a norme UE già adottate ma non ancora in vigore (aiuto concesso meno di 18 mesi prima dell'entrata in vigore), l'intensità massima è del 15% nel caso di un solo elemento edilizio, oppure del 20% per interventi più ampi.

Le intensità di cui sopra possono essere maggiorate, anche cumulativamente:

  • +20 punti percentuali per le piccole imprese,
  • +10 punti percentuali per le medie imprese,
  • +15 punti percentuali per investimenti in zona a,
  • +5 punti percentuali per investimenti in zona c,
  • e ulteriori +15 punti percentuali se l'intervento determina un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio (misurata in energia primaria) di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente. Quest'ultima maggiorazione non si applica se il miglioramento non supera quanto già richiesto da norme UE in vigore entro 18 mesi dall'investimento.
3. Interventi ex art. 41 GBER (energie rinnovabili)

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, geotermico, pompe di calore, ecc., limitatamente alla quota di autoconsumo), le intensità massime sono:

  • 45% per le imprese di grandi dimensioni,
  • 55% per le medie imprese,
  • 65% per le piccole imprese.

Per i sistemi di stoccaggio (behind-the-meter) collegati a tali impianti, le intensità massime sono:

  • 30% per le imprese di grandi dimensioni,
  • 40% per le medie imprese,
  • 50% per le piccole imprese.

Condizione necessaria: lo stoccaggio deve assorbire almeno il 75% dell'energia dall'impianto rinnovabile collegato direttamente, su base annua.

4. Interventi di digitalizzazione ex art. 28 GBER

Riservati esclusivamente alle PMI. Intensità massima: 50% dei costi ammissibili. Eccezione: per i servizi di consulenza e sostegno all'innovazione, l'intensità può arrivare fino al 100%, con un tetto massimo di 220.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

5. Servizi di consulenza connessi al programma (art. 18 GBER)

Riservati alle PMI. Intensità massima: 50%. Limite: tali spese sono ammissibili nel limite del 4% rispetto all'investimento complessivamente ammissibile.

6. Studi e consulenza in materia ambientale ed energetica (art. 49 GBER)

Aperti a imprese di qualunque dimensione, con le seguenti intensità massime:

  • 60% per le imprese di grandi dimensioni,
  • 70% per le medie imprese,
  • 80% per le piccole imprese.

Limite: tali spese sono ammissibili nel limite del 2% rispetto all'investimento complessivo (per le PMI, concorrono anche al raggiungimento del limite del 4% indicato al punto precedente).

7. Interventi "accessori"

Concessi a imprese di qualsiasi dimensione secondo il Regolamento de minimis (non GBER), quindi soggetti ai massimali ordinari del de minimis (regolamento UE 2023/2831).

Calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) del finanziamento agevolato

Per determinare il valore equivalente aiuto della componente finanziamento agevolato si applica la metodologia della Comunicazione UE n. 14/2008, utilizzando il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in punti base conforme alla medesima comunicazione.

Vincolo di ammissibilità del programma

Gli interventi "trainanti" devono costituire almeno il 51% della spesa ammissibile del programma, pena la non ammissibilità della domanda

Cosa Finanzia

La misura finanzia piani di investimento rivolti allo sviluppo e alla qualificazione dell’offerta turistica, con particolare attenzione a:

  • miglioramento della competitività e della capacità innovativa delle imprese turistiche;
  • aumento dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale;
  • digitalizzazione dei processi e dei servizi;
  • miglioramento dell’esperienza dell’ospite e dell’accessibilità;
  • rafforzamento delle filiere del turismo e dell’attrattività territoriale

Il programma di investimento deve essere:

  • avviato dopo la presentazione della domanda;
  • concluso entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni;
  • in ogni caso concluso entro il 30 settembre 2028.
Sono ammissibili gli interventi con importi di spesa tra 1 e 15 milioni di euro.
Spese ammissibili

1. Interventi trainanti di efficienza energetica sugli edifici
Articolo 38-bis Regolamento GBER

Sono ammissibili:

  • coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione;
  • sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate;
  • realizzazione di pareti ventilate;
  • installazione o sostituzione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare;
  • sistemi di climatizzazione passiva;
  • efficientamento dei sistemi di illuminazione interni o relativi alle pertinenze dell’edificio;
  • efficientamento dei sistemi di trasporto interni o relativi alle pertinenze dell’edificio, quindi, ad esempio, impianti interni funzionali all’edificio;
  • rimozione e smaltimento dell’amianto, ma solo se strettamente funzionali all’intervento principale;
  • sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione che recuperano il calore dai gas di scarico;
  • realizzazione o sostituzione di sistemi di climatizzazione centralizzati a zone, attraverso sistemi di distribuzione a fan coil o pavimento radiale;
  • sensori e attuatori per il controllo intelligente dei sistemi di climatizzazione;
  • ripristino, anche strutturale, di edifici o parti di edifici crollati o demoliti, mediante ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
  • installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti rinnovabili, tra cui:
    • pannelli fotovoltaici;
    • impianti solari termici;
    • impianti geotermici;
    • pompe di calore.

Questi impianti sono ammissibili nel limite dell’autoconsumo e dei fabbisogni energetici ricompresi nell’APE degli edifici oggetto di intervento.

Sono inoltre ammissibili:

  • installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell’energia prodotta dagli impianti rinnovabili in loco;
  • sistemi di accumulo, a condizione che assorbano almeno il 75% dell’energia dall’impianto rinnovabile collegato direttamente, su base annua;
  • miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento o raffreddamento all’interno dell’edificio, inclusi i gruppi frigoriferi;
  • riqualificazione energetica di centri congressi o strutture per eventi, finalizzata alla riduzione dell’energia primaria totale dei servizi energetici ricompresi nell’APE.
2. Interventi trainanti di efficienza energetica
Articolo 38 Regolamento GBER

Sono ammissibili anche interventi trainanti non necessariamente riconducibili alla prestazione energetica dell’edificio in senso stretto.

In particolare:

  • efficientamento degli impianti delle piscine;
  • efficientamento degli impianti asserviti alla ristorazione;
  • efficientamento energetico delle aree o piazzole destinate al pernottamento degli ospiti;
  • riqualificazione energetica di piscine;
  • riqualificazione energetica di impianti termali;
  • riqualificazione energetica di aree wellness;
  • riqualificazione energetica di centri congressi;
  • riqualificazione energetica di strutture per eventi, per la parte non già ricompresa negli interventi sull’edificio indicati sopra.
3. Interventi trainanti per fonti rinnovabili
Articolo 41 Regolamento GBER

Sono ammissibili:

  • installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • installazione di impianti integrati in loco per la produzione di riscaldamento da fonti rinnovabili;
  • installazione di impianti integrati in loco per la produzione di raffreddamento da fonti rinnovabili.

a titolo esemplificativo:

  • pannelli fotovoltaici;
  • impianti solari termici;
  • impianti geotermici;
  • pompe di calore.

Questi impianti sono ammissibili nel limite dell’autoconsumo della struttura oggetto di intervento.

Sono inoltre ammissibili:

  • impianti di stoccaggio dell’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco;
  • sistemi di accumulo dimensionati in modo da assorbire almeno il 75% dell’energia dall’impianto rinnovabile collegato direttamente, su base annua.
4. Interventi aggiuntivi trainati
Efficienza energetica ed ESG – Articolo 38-bis GBER

Questi interventi sono ammissibili come “trainati”, quindi devono accompagnare un programma con interventi trainanti.

Sono ammissibili:

  • realizzazione di giardini verticali;
  • realizzazione di tetti verdi;
  • realizzazione di attrezzature a verde;
  • efficientamento idrico legato a sistemi di ritenzione e uso dell’acqua piovana;
  • sistemi di raccolta, ritenzione e utilizzo dell’acqua piovana;
  • terminali a risparmio idrico;
  • rubinetti a risparmio idrico;
  • collegamento a reti di teleriscaldamento efficiente sotto il profilo energetico;
  • collegamento a reti di teleraffrescamento efficiente sotto il profilo energetico;
  • costruzione e installazione di infrastrutture di ricarica ad uso degli utenti dell’edificio;
  • infrastrutture di ricarica collocate nei parcheggi all’interno dell’edificio;
  • infrastrutture di ricarica collocate nei parcheggi fisicamente adiacenti all’edificio.
5. Interventi di digitalizzazione trainati
Articolo 38-bis Regolamento GBER

Sono ammissibili:

  • installazione o sostituzione di apparecchiature funzionali al ciclo produttivo;
  • installazione o sostituzione di impianti funzionali al ciclo produttivo;
  • apparecchiature e impianti per la gestione automatizzata degli edifici o di parti di essi;
  • sistemi finalizzati ad aumentare la predisposizione dell’edificio:
    • all’automazione;
    • all’intelligenza artificiale;
    • all’efficientamento dei consumi;
  • cablaggio passivo interno;
  • cablaggio strutturato per reti dati;
  • parte accessoria dell’infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l’edificio.

Non è invece incluso il cablaggio per reti dati al di fuori della proprietà.

6. Interventi di digitalizzazione trainati
Articolo 28 Regolamento GBER

Sono ammissibili:

  • acquisto di programmi informatici;
  • sviluppo di programmi informatici;
  • brevetti;
  • licenze;
  • know-how;
  • conoscenze tecniche non brevettate.

Queste spese devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi e devono essere volte a favorire:

  • la destagionalizzazione dei flussi turistici;
  • la digitalizzazione dell’ecosistema turistico;
  • le filiere turistiche;
  • gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance, quindi ESG.
7. Interventi accessori
Regime de minimis

Sono ammissibili in regime de minimis:

  • sostituzione di pavimenti preesistenti, con modifica dei materiali;
  • sostituzione di rivestimenti preesistenti, con modifica dei materiali;
  • sostituzione di tamponature interne preesistenti, con modifica dei materiali;
  • interventi sui materiali che privilegino materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili;
  • installazione di manufatti leggeri in forma di pergotende climatiche.
8. Servizi di consulenza ammissibili

Oltre agli investimenti materiali e immateriali, possono essere ammesse anche alcune consulenze.

Per le PMI sono ammissibili i servizi di consulenza strettamente connessi e funzionali al programma di investimento o al piano di investimento. Queste spese sono ammissibili nel limite del 4% dell’investimento complessivamente ammissibile.

Per imprese di qualunque dimensione sono ammissibili anche studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia. Queste spese sono ammissibili nel limite del 2% dell’investimento complessivamente ammissibile. Per le PMI, tali spese concorrono anche al limite complessivo del 4% previsto per le consulenze.

Scadenza
Domande dal 15 luglio - 8 ottobre 2026
Portiamo alla vostra attenzione questa opportunità di agevolazione
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