Iperammortamento 2026

Ambito
Nazionale
Scadenza
30/09/2028
Obiettivo
Ammodernamento
Efficientamento energetico
Innovazione
Beneficiari
Grande Impresa
Media Impresa
Micro Impresa
Piccola Impresa
Cosa finanzia
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Agevolazione
Credito d'imposta:
50-180
Ambito Territoriale
Nazionale
Obiettivo
La misura mira a sostenere gli investimenti in trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, reintroducendo un meccanismo di iperammortamento su beni 4.0 materiali e immateriali, e includendo anche investimenti in autoproduzione e autoconsumo energetico da fonti rinnovabili. La base normativa prevede la maggiorazione del costo con esclusivo riferimento alle imposte sui redditi e non come credito d’imposta.
Beneficiari

Possono accedere i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Esclusioni soggettive:

Il beneficio non spetta alle imprese:

  • in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato senza continuità, o altre procedure concorsuali / crisi con procedura in corso;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.

In più, per le imprese ammesse la spettanza è subordinata a:

  • rispetto norme di sicurezza sul lavoro applicabili al settore;
  • corretto versamento contributi previdenziali e assistenziali.
Agevolazione

È una maggiorazione fiscale del costo: il costo agevolabile viene aumentato, ai soli fini delle quote di ammortamento/canoni.

Aliquote di maggiorazione:

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni €
  • +100% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni €
  • +50% per investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni €.

È prevista la cumulabilità con altri aiuti nazionali/europei sugli stessi costi solo se:

  • non si finanziano le medesime quote di costo,
  • non si supera il costo sostenuto,
  • e la base di calcolo dell’iperammortamento va considerata al netto di sovvenzioni/contributi ricevuti sugli stessi costi.
La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano di Credito di imposta 4.0 o 5.0
Cosa Finanzia

La maggiorazione riguarda il costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante solo per calcolare:

  • quote di ammortamento (acquisto),
  • canoni di leasing (locazione finanziaria).

La maggiorazione si applica agli investimenti:

  • effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028,
  • rientranti tra le categorie Allegati IV–V e rinnovabili.
Spese ammissibili
1. Beni materiali 4.0 — Allegato IV

Sono ammissibili i beni materiali strumentali nuovi compresi nell’Allegato IV, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

A. Macchine, impianti e sistemi produttivi computerizzati
Per queste macchine sono richieste caratteristiche tecniche tipiche 4.0: controllo CNC/PLC, interconnessione, integrazione automatizzata con logistica/rete di fornitura/altre macchine, interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva, rispetto dei parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre devono avere almeno due caratteristiche tra telemanutenzione/telediagnosi/controllo remoto, monitoraggio continuo/adattività ai parametri di processo, integrazione con modellizzazione o simulazione digitale/digital twin.

Sono inoltre agevolabili dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per integrazione, sensorizzazione, interconnessione e controllo automatico dei processi, anche per revamping di sistemi produttivi esistenti, inclusa componentistica meccatronica ad alta efficienza con recupero energetico.

B. Sistemi per qualità, tracciabilità e sostenibilità

Sono ammissibili:

  • sistemi di misura, controllo dimensionale, tomografia, verifica micro/macro geometrica;
  • sistemi di monitoraggio in-process per qualità del prodotto o processo;
  • macchine e sistemi per collaudi, prove materiali, controlli non distruttivi;
  • dispositivi per test polveri metalliche e monitoraggio di processi additive;
  • sistemi intelligenti di marcatura e tracciabilità, anche RFID;
  • sistemi di monitoraggio delle condizioni di lavoro di macchine e impianti;
  • strumenti per etichettatura, identificazione e marcatura automatica;
  • componenti e sistemi per gestione energia, monitoraggio consumi energetici/idrici e riduzione emissioni;
  • filtri e sistemi di trattamento/recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e polveri, se integrati con il sistema di fabbrica;
  • sistemi di visione o diagnostica, anche con AI, per identificare non conformità di prodotto o processo.
C. Dispositivi HMI, sicurezza, ergonomia

Sono ammissibili:

  • banchi e postazioni ergonomiche adattive;
  • sistemi intelligenti o robotizzati per sollevamento/traslazione di parti pesanti o calde;
  • esoscheletri e ausili ergonomici;
  • wearable, sistemi di comunicazione operatore-macchina, dispositivi AR/VR/MR/XR;
  • interfacce HMI intelligenti per sicurezza, efficienza, manutenzione e logistica;
  • sistemi intelligenti per interazione con il cliente, come totem, camerini digitali, self-checkout e vetrine interconnesse, se integrati con sistemi gestionali.
D. Infrastrutture dati, AI, connettività e cybersecurity

Sono ammissibili beni strumentali per elaborazione, memorizzazione e trasmissione dati funzionali alla trasformazione digitale

2. Beni immateriali 4.0 — Allegato V

Sono ammissibili software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese. 

3. Beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili

Sono ammissibili anche i beni materiali nuovi destinati ad autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile.

In particolare, sono agevolabili:

  • gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • trasformatori posti a monte dei punti di connessione alla rete;
  • misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione;
  • impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
  • sistemi di accumulo collegati agli impianti termici;
  • servizi ausiliari di impianto;
  • impianti di stoccaggio dell’energia asserviti agli impianti di produzione elettrica.
Impianti termici agevolabili

Gli impianti per energia termica sono ammissibili solo se l’energia prodotta è utilizzata come calore di processo.

Quindi rientrano gli impianti destinati a usi produttivi, mentre vanno esclusi gli usi ordinari come:

  • riscaldamento ambienti;
  • produzione di acqua calda sanitaria;
  • calore ceduto a terzi.
Localizzazione degli impianti FER

Gli impianti per autoproduzione e autoconsumo possono essere localizzati:

  • sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva;
  • su particelle catastali diverse, purché connessi tramite POD esistenti riconducibili alla stessa struttura produttiva;
  • nella medesima zona di mercato della struttura produttiva, nei casi previsti dal D.Lgs. 199/2021.
Limiti di dimensionamento

Per gli impianti elettrici da fonti rinnovabili, la producibilità massima attesa non può superare il:

105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva

Il fabbisogno si calcola considerando:

  • energia elettrica prelevata dalla rete;
  • consumi medi annui dell’esercizio precedente;
  • eventuali consumi equivalenti collegati a energia termica o combustibili usati nella struttura produttiva.
Massimali di costo

Per gli impianti FER si applicano i massimali dell’Allegato 1 del decreto.

Sono previsti parametri specifici per:

  • impianti fotovoltaici;
  • impianti eolici;
  • impianti geotermici;
  • impianti idraulici;
  • impianti a biomassa;
  • sistemi di accumulo;
  • impianti termici aria/aria;
  • impianti termici aria/acqua;
  • impianti termici geotermici;
  • impianti termici a biomassa;
  • impianti solari termici.
Sistemi di accumulo

I sistemi di accumulo sono ammissibili se collegati agli impianti di produzione da fonti rinnovabili.

Il loro valore agevolabile è calcolato applicando un coefficiente al valore dell’impianto di produzione. In pratica, il sistema di accumulo è finanziariamente riconosciuto entro un limite proporzionato all’impianto FER a cui è asservito.

Non è più richiesto l’acquisto di tecnologie made in EU. Resta invece il vincolo per i pannelli fotovoltaici, che possono essere scelti unicamente tra quelli iscritti nell’apposito registro ENEA alle lettere b) e c).
Scadenza
Il beneficio si applica agli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Domande dal 12 giugno 2026
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