Possono accedere i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
Esclusioni soggettive:Il beneficio non spetta alle imprese:
- in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato senza continuità, o altre procedure concorsuali / crisi con procedura in corso;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.
In più, per le imprese ammesse la spettanza è subordinata a:
- rispetto norme di sicurezza sul lavoro applicabili al settore;
- corretto versamento contributi previdenziali e assistenziali.
È una maggiorazione fiscale del costo: il costo agevolabile viene aumentato, ai soli fini delle quote di ammortamento/canoni.
Aliquote di maggiorazione:
- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni €
- +100% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni €
- +50% per investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni €.
È prevista la cumulabilità con altri aiuti nazionali/europei sugli stessi costi solo se:
- non si finanziano le medesime quote di costo,
- non si supera il costo sostenuto,
- e la base di calcolo dell’iperammortamento va considerata al netto di sovvenzioni/contributi ricevuti sugli stessi costi.
La maggiorazione riguarda il costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante solo per calcolare:
- quote di ammortamento (acquisto),
- canoni di leasing (locazione finanziaria).
La maggiorazione si applica agli investimenti:
- effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028,
- rientranti tra le categorie Allegati IV–V e rinnovabili.
Sono ammissibili i beni materiali strumentali nuovi compresi nell’Allegato IV, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
A. Macchine, impianti e sistemi produttivi computerizzati
Per queste macchine sono richieste caratteristiche tecniche tipiche 4.0: controllo CNC/PLC, interconnessione, integrazione automatizzata con logistica/rete di fornitura/altre macchine, interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva, rispetto dei parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre devono avere almeno due caratteristiche tra telemanutenzione/telediagnosi/controllo remoto, monitoraggio continuo/adattività ai parametri di processo, integrazione con modellizzazione o simulazione digitale/digital twin.
Sono inoltre agevolabili dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per integrazione, sensorizzazione, interconnessione e controllo automatico dei processi, anche per revamping di sistemi produttivi esistenti, inclusa componentistica meccatronica ad alta efficienza con recupero energetico.
B. Sistemi per qualità, tracciabilità e sostenibilitàSono ammissibili:
- sistemi di misura, controllo dimensionale, tomografia, verifica micro/macro geometrica;
- sistemi di monitoraggio in-process per qualità del prodotto o processo;
- macchine e sistemi per collaudi, prove materiali, controlli non distruttivi;
- dispositivi per test polveri metalliche e monitoraggio di processi additive;
- sistemi intelligenti di marcatura e tracciabilità, anche RFID;
- sistemi di monitoraggio delle condizioni di lavoro di macchine e impianti;
- strumenti per etichettatura, identificazione e marcatura automatica;
- componenti e sistemi per gestione energia, monitoraggio consumi energetici/idrici e riduzione emissioni;
- filtri e sistemi di trattamento/recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e polveri, se integrati con il sistema di fabbrica;
- sistemi di visione o diagnostica, anche con AI, per identificare non conformità di prodotto o processo.
Sono ammissibili:
- banchi e postazioni ergonomiche adattive;
- sistemi intelligenti o robotizzati per sollevamento/traslazione di parti pesanti o calde;
- esoscheletri e ausili ergonomici;
- wearable, sistemi di comunicazione operatore-macchina, dispositivi AR/VR/MR/XR;
- interfacce HMI intelligenti per sicurezza, efficienza, manutenzione e logistica;
- sistemi intelligenti per interazione con il cliente, come totem, camerini digitali, self-checkout e vetrine interconnesse, se integrati con sistemi gestionali.
Sono ammissibili beni strumentali per elaborazione, memorizzazione e trasmissione dati funzionali alla trasformazione digitale
2. Beni immateriali 4.0 — Allegato VSono ammissibili software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
3. Beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili
Sono ammissibili anche i beni materiali nuovi destinati ad autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile.
In particolare, sono agevolabili:
- gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- trasformatori posti a monte dei punti di connessione alla rete;
- misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione;
- impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- sistemi di accumulo collegati agli impianti termici;
- servizi ausiliari di impianto;
- impianti di stoccaggio dell’energia asserviti agli impianti di produzione elettrica.
Gli impianti per energia termica sono ammissibili solo se l’energia prodotta è utilizzata come calore di processo.
Quindi rientrano gli impianti destinati a usi produttivi, mentre vanno esclusi gli usi ordinari come:
- riscaldamento ambienti;
- produzione di acqua calda sanitaria;
- calore ceduto a terzi.
Gli impianti per autoproduzione e autoconsumo possono essere localizzati:
- sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva;
- su particelle catastali diverse, purché connessi tramite POD esistenti riconducibili alla stessa struttura produttiva;
- nella medesima zona di mercato della struttura produttiva, nei casi previsti dal D.Lgs. 199/2021.
Per gli impianti elettrici da fonti rinnovabili, la producibilità massima attesa non può superare il:
105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva
Il fabbisogno si calcola considerando:
- energia elettrica prelevata dalla rete;
- consumi medi annui dell’esercizio precedente;
- eventuali consumi equivalenti collegati a energia termica o combustibili usati nella struttura produttiva.
Per gli impianti FER si applicano i massimali dell’Allegato 1 del decreto.
Sono previsti parametri specifici per:
- impianti fotovoltaici;
- impianti eolici;
- impianti geotermici;
- impianti idraulici;
- impianti a biomassa;
- sistemi di accumulo;
- impianti termici aria/aria;
- impianti termici aria/acqua;
- impianti termici geotermici;
- impianti termici a biomassa;
- impianti solari termici.
I sistemi di accumulo sono ammissibili se collegati agli impianti di produzione da fonti rinnovabili.
Il loro valore agevolabile è calcolato applicando un coefficiente al valore dell’impianto di produzione. In pratica, il sistema di accumulo è finanziariamente riconosciuto entro un limite proporzionato all’impianto FER a cui è asservito.
Non è più richiesto l’acquisto di tecnologie made in EU. Resta invece il vincolo per i pannelli fotovoltaici, che possono essere scelti unicamente tra quelli iscritti nell’apposito registro ENEA alle lettere b) e c).Se interessati ad approfondire l'argomento vi invitiamo a cliccare sul tasto sottostante così da potervi contattare per un appuntamento e avere l'occasione di illustrare nei dettagli l'operazione.
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