SCADENZA
Fino ad esaurimento fondi
OBIETTIVO
Ammodernamento
Efficientamento energetico
BENEFICIARI
Grande Impresa
Media Impresa
Micro Impresa
Piccola Impresa
COSA FINANZIA
Certificazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Personale
AGEVOLAZIONE
Credito d'imposta:
Da calcolare in funzione del progetto
Per accedere all’incentivo occorre:
- effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0;
Questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una
riduzione dei consumi energetici, che deve essere pari ad almeno:
- il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure
- il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
- acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse);
- spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.
Il risparmio energetico è calcolato esclusivamente sui beni di cui agli allegati A e B. A differenza del precedente, sono ammessi
tutti i
gestionali senza esclusioni, purché il gestionale sia legato all’acquisto di software, sistemi o piattaforme per il monitoraggio dei consumi energetici.
Sono inclusi tra gli investimenti ammissibili progetti di innovazione che conseguono una
riduzione dei consumi energetici e le spese in
formazione.
La formazione rientra tra le spese agevolabili purché non superiori al
10% degli investimenti totali ed entro
un tetto massimo di 300.000 euro.
Secondo le informazioni contenute nella bozza attualmente disponibile:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, vale a dire moduli fotovoltaici prodotti in UE con un elevato livello di efficienza;
- le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% dell'investimento complessivo e in ogni caso sino al massimo di 300mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Si tratta però di due tipologie di investimenti opzionali, che devono essere legati a quelli in beni strumentali e alla riduzione dei consumi energetici.
Per quanto riguarda i
moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia cioè
- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:
- del 35%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- del 15%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- del 5%, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua
- una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale
- o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento,
diventano:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
-
Nel caso in cui l’investimento consegua
- una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale
- o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento,
le aliquote diventano:
- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.