AMBITO
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
OBIETTIVO
Ammodernamento
Ampliamento
Diversificazione
BENEFICIARI
Grande Impresa
Media Impresa
Micro Impresa
Piccola Impresa
COSA FINANZIA
Immobilizzazioni materiali
AGEVOLAZIONE
Credito d'imposta:
Da calcolare in funzione del progetto
Il Credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Le aliquote previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 sono diversificate per regione:
Piccole Imprese
- Abruzzo (zone assistite) - 35%
- Basilicata, Molise, Sardegna - 50%
- Campania, Puglia, Calabria e Sicilia - 60%
- Puglia (area Taranto) - 70%
- Sardegna (area transizione giusta - Sulcis) - 60%
Medie Imprese:
- Abruzzo (zone assistite) - 25%
- Basilicata, Molise, Sardegna - 40%
- Campania, Puglia, Calabria e Sicilia - 50%
- Puglia (area Taranto) - 60%
- Sardegna (area transizione giusta - Sulcis) - 50%
Grandi Imprese:
- Abruzzo (zone assistite) - 15%
- Basilicata, Molise, Sardegna - 30%
- Campania, Puglia, Calabria e Sicilia - 40%
- Puglia (area Taranto) - 50%
- Sardegna (area transizione giusta - Sulcis) - 40%
Le maggiorazioni di aliquota previste per piccole e medie imprese si applicano solamente per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro. Per gli investimenti delle PMI sopra i 50 milioni di euro si applicano le aliquote stabilite per le grandi imprese.
- Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento; il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato, non risulta cumulabile con il credito d'imposta Transizione 5.0.
- se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
- se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
- le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
- il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
- non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
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SETTORE AGRICOLTURA: i progetti di investimento devono avere un importo minimo di 50.000 euro.Per l’agevolazione sono stati stanziati 40 milioni di euro. Il contributo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Criteri e modalità di domanda e fruizione del beneficio saranno definiti da un apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.