L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, dei
trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.
Il Credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro e di importo almeno pari a 200 mila euro.
il credito di imposta è determinato:
- nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
- nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;
- nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Le maggiorazioni di aliquota previste per piccole e medie imprese si applicano solamente per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro. Per gli investimenti delle PMI sopra i 50 milioni di euro si applicano le aliquote stabilite per le grandi imprese.
L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile sarà determinato entro il 22 luglio, sulla base del rapporto totale tra i fondi disponibili e i crediti prenotati. Nel caso in cui questi ultimi superino i primi, l'aliquota sarà proporzionalmente ridotta.
CUMULI
- Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento;
- il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato, non risulta cumulabile con il credito d'imposta Transizione 5.0.
- realizzazione di nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente;
- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
Gli investimenti saranno realizzati presso:
- strutture produttive già esistenti
- strutture da impiantare nella ZES unica.
Gli interventi edilizi saranno rilevanti solo ove siano strettamente connessi ad un nuovo investimento
+++++ La legge di bilancio 2025 ha esteso l'agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (è previsto un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate)+++++
- Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- acquisto di terreni;
- acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il credito di imposta Zes si applica agli investimenti in beni strumentali ''nuovi''.
Per poter ottenere il beneficio, i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa e quindi, devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.
Esclusioni:
- sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo;
- gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.
Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo di questi beni.
Le imprese beneficiarie devono mantenere l'attività nelle aree di realizzo dell'investimento oggetto di agevolazione per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento, pena la revoca dei benefici concessi.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
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