Ambito Territoriale
Nazionale
Obiettivo
Favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici
Beneficiari
Imprese manifatturiere di qualsiasi dimensione
Agevolazione
TITOLO II - INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA
Le agevolazion possono essere concesse a fronte di investimenti finalizzati all’introduzione, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento:
a) di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38 del Regolamento GBER
Se si considerano costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, pari al 30%, maggiorata di:
Qualora l’investimento consista nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio, l’intensità di aiuto non può superare il 25% delle spese ammissibili. La predetta intensità di aiuto può essere maggiorata di
b) di un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:
Ai predetti fini i programmi di investimento:
a) devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo);
b) per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto del Soggetto beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote.
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nel limite del 30% dei costi agevolabili.
Con riferimento agli investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia:
a) 45% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorata di
Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese all’uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 40% dei costi agevolabili. La predetta intensità può essere aumentata:
a) di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
b) di 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.
Con riferimento agli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:
Le agevolazion possono essere concesse a fronte di investimenti finalizzati all’introduzione, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento:
a) di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 38 del Regolamento GBER
Se si considerano costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere un livello più elevato di efficienza energetica, pari al 30%, maggiorata di:
- 20 punti percentuali per le piccole imprese,
- 10 punti percentuali per le medie imprese,
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a
- 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c
- 10 punti percentuali per le piccole imprese,
- 5 punti percentuali per le medie imprese,
- 7,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a
- 2,5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.
Qualora l’investimento consista nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio, l’intensità di aiuto non può superare il 25% delle spese ammissibili. La predetta intensità di aiuto può essere maggiorata di
- 20 punti percentuali per le piccole imprese
- 10 punti percentuali per le medie imprese,
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a
- 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.
b) di un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:
- per gli investimenti realizzati da imprese di tutte le dimensioni nelle zone a, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
- per le grandi imprese 40% per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e al 30% per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna. Le intensità massime di aiuto per le grandi imprese possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese per investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro
- per gli investimenti realizzati da PMI nelle zone c, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
- 20% per le medie imprese e 30% per le piccole imprese
Ai predetti fini i programmi di investimento:
a) devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo);
b) per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), devono consentire di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto del Soggetto beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote.
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nel limite del 30% dei costi agevolabili.
Con riferimento agli investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia:
a) 45% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili, maggiorata di
- 20 punti percentuali per le piccole imprese,
- 10 punti percentuali per le medie imprese;
- 20 punti percentuali per le piccole imprese e di
- 10 punti percentuali per le medie imprese.
Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese all’uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 40% dei costi agevolabili. La predetta intensità può essere aumentata:
a) di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
b) di 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone a e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone c.
Con riferimento agli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:
- per gli investimenti realizzati da imprese di tutte le dimensioni nelle zone a, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
- per le grandi imprese 40% per le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia e al 30% per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna. Le intensità massime di aiuto per le grandi imprese possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese per investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro
- per gli investimenti realizzati da PMI nelle zone c, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale
- 20% per le medie imprese e 30% per le piccole imprese
Cosa Finanzia
I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:
TITOLO II - INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate
- riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo;
- riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell’energia;
- riduzione dei rifiuti conferiti in discarica
a) un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo;o
b) un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo
I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali.
Spese ammissibili
- Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
- Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
- Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:
- spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
- spese di personale relative ai formatori;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Scadenza
8 aprile 2025- domande dal 5 febbraio 2025
Documenti
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